Statuto
Statuto Associazione "G.O.R. Paderno"
Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituito il Gruppo Ricreativo Assistenziale Culturale Volontari e Sostenitori dell’Associazione
G.O.R. Paderno., con sede in Via 2 giugno, 13- 20037 Paderno Dugnano (MI).
Che viene nominato “Amici G.O.R . Paderno”.
Art. 2
APARTITICITA’ E DIVIETI
Il Gruppo è decisamente apartitico, indipendente ed autonomo e nelle sue iniziative di natura
ricreativa e assistenziale non persegue alcuna finalità di lucro.
Ogni socio è libero di appartenere a qualsiasi raggruppamento politico e sindacale, nonché di
professare qualsiasi fede religiosa.
E’ fatto assoluto divieto di portare a dibattere nella sede del Gruppo questioni politiche, sindacali,
religiose che esulino dagli scopi istituzionali del Gruppo stesso.
Art. 3
SCOPI DEL GRUPPO
Scopo del Gruppo è l’attuazione, in favore dei propri Soci, di tutte quelle iniziative atte a
promuovere e gestire iniziative socio assistenziali, culturali, educative, sportive, turistiche,
formativo-ricreative per valorizzare il tempo libero dei Soci.
Tali attività possono essere perseguite in tutte le forme consentite dalla legislazione vigente.
Art. 4
TESSERAMENTO E CONTRIBUTI SOCIALI
Ogni Socio è tenuto al pagamento dei contributi sociali nella misura e nella forma determinata dal
Consiglio Direttivo.
Ad alcune attività promosse dal Gruppo possono partecipare anche i famigliari dei Soci, secondo le
modalità fissate dal Direttivo del Gruppo.
Possono essere soci i Volontari ed i Sostenitori del GOR Paderno e gli ex Volontari che prestano
attività in cui partecipi o contribuisca il GOR Paderno.
Art. 5
INCOMPATIBILITA’
Sono fra loro incompatibili: la carica di revisore dei conti e di probiviro con quello di consigliere
del Gruppo.
Art. 6
GARANZIE DEMOCRATICHE
Nella vita associativa del Gruppo deve essere garantita pienamente e sempre la democrazia sia nella
discussione che nella votazione.
La nomina di qualsiasi carica deve derivare da votazione da effettuarsi liberamente in modo palese.
Art. 7
ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo si articola in commissioni di lavoro, costituite per la realizzazione e lo sviluppo di attività
socio-assistenziali sportive, culturali, artistiche ecc., aperte a tutti i soci secondo le loro disponibilità
ed attitudini.
L’organo competente ad autorizzare l’istituzione o lo scioglimento di tali organismi è il Consiglio
Direttivo, che provvederà anche alla nomina di un coordinatore per ogni commissione il quale
dovrà relazionare le decisioni assunte.
Art. 8
ORGANI DEL GRUPPO
Gli organi del Gruppo sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo;
d) Il Presidente;
e) I Revisori dei conti;
f) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 9
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante del Gruppo.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, ed è convocata dal Consiglio Direttivo entro il
mese di febbraio.
Quella straordinaria entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta formulata da un ventesimo
dei Soci.
La convocazione si effettua mediante circolare, alla quale sarà data la massima pubblicità.
Gli avvisi dovranno specificare la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché
l’ordine del giorno in discussine.
L’annuncio della convocazione dell’assemblea generale ed eventualmente quella straordinaria, deve
essere dato almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’assemblea elegge il Presidente e la commissione verifica i poteri.
Il Segretario del Gruppo controlla la validità dell’assemblea stessa e delle sue deliberazioni e ne
redige i verbali, che dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.
Art. 10
POTERI ED ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale dei Soci determina l’indirizzo generale del Gruppo ed in particolare:
a) Discute e vota il bilancio preventivo del Gruppo;
b) Ratifica il bilancio consuntivo del Gruppo, sentita la relazione annuale del Presidente e dei
Revisori dei conti;
c) Discute e vota le eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
VALIDITA’ DELLE ADUNANZE E DELLE VOTAZIONI
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza dei
Soci. La seconda convocazione da effettuarsi trascorsa mezz’ora da quella indicata per la prima
convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei
Soci. In seconda convocazione è valida se è presente un ventesimo dei soci. In caso contrario
decade la proposta per cui è stata convocata.
Le votazioni per l’Assemblea ordinaria come per quella straordinaria sono valide con la
maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il versamento del contributo sociale.
Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Gruppo nel periodo intercorrente fra le due
assemblee generali dei Soci.
Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, e in via
straordinaria, ogni qualvolta lo richiede un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Segretario e sono valide quando sia
presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Le votazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti e
avvengono per alzata di mano.
La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente con un preavviso scritto di almeno
tre giorni indicante l’ordine del giorno in discussione.
Art. 13
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si compone di 6 consiglieri, che vengono eletti secondo le norme fissate
dall’art. 23.
I Consiglieri restano in carica per la durata di anni tre e possono essere riconfermati.
In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, subentrano nella carica il primo o
i primi dei non eletti se ancora in servizio e vi rimarranno confermati per tutto il periodo che
sarebbe spettato di diritto al consigliere o ai consiglieri sostituiti. Nel caso venga esaurito l’elenco
dei non eletti il direttivo opererà comunque purché il numero non sia inferiore a 3.
Art. 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti:
a) Eleggere nel proprio interno il Presidente, il Segretario, il Cassiere che formano il Comitato
Esecutivo;
b) Fissare i settori di attività su cui dovranno operare le singole Commissioni composte dai
Consiglieri e nominare i responsabili delle stesse;
c) Attuare l’indirizzo generale secondo le direttive dell’Assemblea Generale dei Soci;
d) Formulare i regolamenti;
e) Discutere e deliberare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo elaborato
dall’Esecutivo.
Art. 15
DECADENZA DAL CONSIGLIO
Decade dall’incarico il Consigliere che, nell’arco di ogni dodici mesi, a partire dal giorno della
nomina, sia rimasto assente per cinque volte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere deferito dal Consiglio Direttivo per comportamenti non conformi all’art. 28 può
decadere a seguito della decisione dei Probiviri.
Non è considerato assente alla riunione del Direttivo il Consigliere impegnato in altra sede o luogo
per incarichi del Gruppo stesso.
L’assenza comprovata da certificazione medica non viene considerata agli effetti della decadenza.
La verifica e il controllo di quanto previsto dal presente articolo è di competenza del Collegio dei
Probiviri.
Art. 16
ESECUTIVO ATTRIBUZIONI
Spetta all’Esecutivo:
a) Provvedere all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) Deliberare, in via eccezionale, per situazioni impreviste e di particolare urgenza i cui riflessi
economici non superino mai €. 500,00.
Tali deliberazioni dovranno essere successivamente ratificate da parte del Consiglio Direttivo;
c) Provvedere in forma collegiale alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Direttivo sentiti i Revisori dei Conti.
Art. 17
RIUNONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando lo
richiedano almeno 2 membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide quando sia presente la maggioranza dei
componenti.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 18
IL PRESIDENTE ED I SUOI COMPITI
Il Presidente è la massima autorità del Gruppo e come tale:
a) Assume la rappresentanza del Gruppo nei confronti di terzi;
b) Ha facoltà di coordinare la vita del sodalizio in ogni suo atto vistando anche tutti i progetti e
proposte;
c) Convoca, quando ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo secondo le disposizioni dell’Art. 17;
d) Promuove la costituzione di commissioni di studio, anche avvalendosi della collaborazione di
esperti non facenti parte di organi statutari;
e) Indice le convocazioni del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni dell’Art. 12;
f) Mantiene i contatti con gli altri Gruppi, con le autorità, con tutti i vari organismi che trattano del
tempo libero.
Art. 19
IL SEGRETARIO E I SUOI COMPITI
Spetta al Segretario:
a) Provvedere alla compilazione e alla conservazione dei verbali dei vari organi;
b) Curare il disbrigo della corrispondenza e la conservazione dell’archivio del sodalizio;
c) Istruire le pratiche relative agli argomenti da sottoporre all’esame degli organi competenti a
decidere;
d) Rispondere dell’andamento organizzativo del Gruppo e disciplinare il funzionamento del
personale di segreteria; sostituire il Presidente nel caso di assenza o vacanza, subentrandogli a tutti
gli effetti.
Art. 20 IL CASSIERE E I SUOI COMPITI a) Compila il consuntivo del Gruppo b) Osserva e fa osservare tutte le norme in materia di contabilità che il consiglio direttivo decidesse di formulare; c) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese nel pieno rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. d) D’intesa con il Segretario dispone del personale di segreteria per l’organizzazione della contabilità.
Art. 21
REVISORE DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dai Soci.
Esso segue l’andamento amministrativo del Gruppo, ne controlla le entrate e le spese, riferendone al
Consiglio Direttivo e all’assemblea dei Soci.
I suoi membri possono, con solo diritto di parola, partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo
Direttivo.
Art. 22
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti dai soci.
Al Collegio dei Probiviri è demandata:
a) La risoluzione di tutte le controversie insorte fra i soci e fra questi ultimi ed il Gruppo;
b) L’esame di tutti i reclami e segnalazioni presentate dai soci in relazione alle attività del Gruppo;
c) Assume decisioni con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti che possono essere
impugnate davanti all’Assemblea generale degli iscritti;
d) Di tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri, dovrà essere redatto verbale.
Art. 23
ELEZIONI
La elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e
dei Probiviri si effettua ogni quattro anni. Procedimento per le elezioni:
a) Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno 60 giorni;
b) Le iscrizioni al Gruppo restano sospese nei 20 gg. precedenti la data fissata per le elezioni;
c) Potranno partecipare alle elezioni tutti i soci in attività di servizio e pensionati;
d) La Commissione elettorale, composta da almeno cinque membri, viene nominata dal Consiglio
Direttivo, deve provvedere a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni,
scrutinio e proclamazione degli eletti.
Le spese della Commissione Elettorale devono essere preventivate ed approvate dal Consiglio
Direttivo uscente e liquidate dall’Esecutivo.
Ogni iscritto ha la facoltà di presentare almeno 20 gg. Prima delle elezioni un elenco di candidati
con massimo 6 nominativi per il Consiglio Direttivo, non più di 3 per il Collegio dei Revisori dei
Conti e non più di 5 per il Collegio dei Probiviri. Gli elenchi dovranno recare la firma di
accettazione dei candidati e almeno venti firme leggibili di soci presentatori.
Non è consentito firmare più liste di candidati né firmare come candidato e presentatore.
La Commissione Elettorale restituirà al primo firmatario una copia degli elenchi accettati, con
l’indicazione del giorno e dell’ora di presentazione.
Gli elenchi ritenuti incompleti e non regolari verranno restituiti al primo firmatario che ha la facoltà
di sostituirli entro le quarantotto ore successive purché entro il termine di venti giorni dalla data
delle elezioni, pena la non accettazione della lista;
e) Pur essendo concesso la facoltà di presentare elenchi di candidati gli elettori possono liberamente
dare il proprio voto a qualsiasi iscritto;
f) Le elezioni saranno effettuiate a scheda segreta;
g) Non è ammesso il voto per delega;
h) La votazione dovrà essere effettuata nel modo seguente:
1. la scheda di votazione recherà i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo, ai collegi dei Revisori
dei Conti e Probiviri in separati elenchi, nell’ordine risultante da apposito sorteggio. Nelle schede
figureranno delle righe in bianco per la eventuale votazione di iscritti non compresi nell’elenco dei
candidati;
2. il voto si esprime facendo un segno a fianco del candidato prescelto o aggiungendo il nominativo
del Socio non iscritto nelle apposite righe in bianco;
3. gli elettori dovranno presentarsi ai rispettivi seggi muniti di documento di riconoscimento;
4. non potranno essere espressi voti superiori a Sei per il Consiglio Direttivo, tre per i Revisori dei
Conti e tre per i Probiviri;
5. le scelte recanti più voti di quelli previsti al punto precedente saranno ritenute nulle; sono
egualmente annullate le schede recanti segni estranei all’espressione di voto o cancellature;
6. le schede di votazione saranno ritirate presso il seggio elettorale al momento della votazione,
compilate e depositate subito nell’apposita urna alla presenza dei componenti il seggio i quali
dovranno prendere nota dell’avvenuta votazione nell’elenco dei votanti;
7. la Commissione Elettorale predisporrà la costituzione di seggi elettorali fissi nonché seggi volanti
nei posti di lavoro più frequentati di tutto il territorio comunale per favorire la massima
partecipazione alle elezioni degli aventi diritto al voto.
La votazione si svolgerà in giornate decise dalla Commissione Elettorale in accordo con il
Consiglio Direttivo uscente;
8. sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti tenuto conto degli artt. 13, 21 e
22. In caso di parità sarà proceduto al sorteggio alla presenza degli interessati.
Art. 24 GLI EX VOLONTARI DEL G.O.R. Possono, diventare Soci del Gruppo previo versamento della quota associativa fissata. Essi godono di tutti i benefici riconosciuti ai Soci.
Art. 25 PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale del Gruppo è costituito da beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o in qualsiasi altro modo, sono pervenuti in proprietà dello stesso. Nella eventuale costituzione di una società per l’acquisto di beni mobili o immobili, non avendo il Gruppo personalità giuridica, il Presidente protempore assumerà sempre l’incarico di Amministratore Unico. Finché esiste il Gruppo, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. Le somme versate per quota d’iscrizione e/o per altro titolo non sono rimborsabili in nessun caso al Socio che receda o venga escluso dall’Associazione.
Art. 26 RESPONSABILITA’ La responsabilità della gestione del Gruppo è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo. Il Gruppo risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 27 GRATUITA’ DELLE CARICHE Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Tuttavia il Consiglio Direttivo può stabilire eventuali rimborsi spese.
Art. 28 DOVERI GENERALI L’iscrizione al Gruppo implica per tutti i Soci l’accettazione del presente Statuto. In caso di infrazioni da parte di Soci alle comuni regole e alle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, di insofferenze alle comuni regole dell’educazione civile e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà infliggere le seguenti sanzioni: a) ammonizione scritta; b) sospensione dall’attività del Gruppo per un periodo variante da uno a sei mesi; c) espulsione dal Gruppo; Le sanzioni di cui sopra saranno inflitte, beninteso, tenuto conto della gravità delle infrazioni accertate e delle eventuali recidive. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla loro notificazione.
Art. 29 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO Il Gruppo può essere sciolto col voto dei 2/3 dei Soci riuniti in Assemblea generale Straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto nel modo che verrà deciso dalla stessa Assemblea.
